Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica tutela la fauna ittica e gli ambienti acquatici e a tale fine regola la gestione e l'esercizio della pesca nelle acque interne.
      2. La fauna ittica, i crostacei, i ciclostomi e in genere tutte le specie ittiche viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà nelle acque interne del territorio nazionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
      3. Ai fini della presente legge sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua o bacino anche artificiale. Nelle zone costiere, sono considerate interne le acque comprese entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
      4. Alle acque di cui al comma 3 si applicano, secondo la disciplina della presente legge, i seguenti princìpi:

          a) protezione, conservazione e incremento della fauna ittica con particolare riferimento a quella tipica delle acque montane, alle lagune e alle zone di risorgiva;

          b) gestione e tutela dei relativi ambienti;

          c) disciplina della attività di pesca professionale e dilettantistica.